Statuto della Fondazione “Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini”
(2017, vigente)
Art. 1 – Fondazione
Il giorno 22 del mese di ottobre dell’anno 1999 è stata costituita per volontà del Fondatore, Prof. Carlo Pucci, la Fondazione denominata “Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini” con sede originaria in Firenze, Viale Volta 105.
Art. 2 – Finalità della Fondazione
La Fondazione non ha fine di lucro e ha lo scopo:
a) di promuovere gli studi e le ricerche e la conoscenza del pensiero e dell’azione politica di Ernesto Rossi e di Gaetano Salvemini.
b) di conferire borse di studio e premi a favore di studiosi che desiderino compiere o abbiano compiuto ricerche o studi sulle opere di Ernesto Rossi e di Gaetano Salvemini, o su temi e questioni vicine alla loro esperienza intellettuale e morale;
c) di curare la conservazione delle carte dell’Archivio Salvemini e dell’Archivio Ernesto Rossi e possibilmente di incrementarle con altri fondi che le arricchiscano o che siano ad esse correlati, nonché di salvaguardarne l’attuale consistenza sia mediante la diretta conservazione sia mediante il controllo del loro corretto mantenimento da parte di enti o associazioni a cui risultino concesse in deposito, acquisendo a tal fine anche sistematiche informazioni sulla gestione di tali archivi ed in presenza di carenze provvedere ad adeguati interventi per eliminarle ed eventualmente revocare il deposito.
Art. 3 – Patrimonio – Mezzi Finanziari
Il patrimonio della Fondazione è costituito
– dalle risorse finanziarie versate dal Fondatore
– dalle donazioni, eredità, legati, erogazioni specificatamente destinate al patrimonio, che potranno pervenire alla Fondazione nel corso delle sua esistenza.
La Fondazione provvede alla sua attività con i proventi del suo patrimonio e con donazioni, eredità, legati, erogazioni, contributi e sottoscrizioni non espressamente destinate al patrimonio, provenienti dallo Stato, dalle Regioni, da persone giuridiche di diritto pubblico e privato, e da persone fisiche italiane e straniere, nonché con proventi derivanti da ricerche effettuate dalla Fondazione o da diritti di autore.
Art. 5 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– Il Comitato Scientifico
– Il Consiglio di Amministrazione
– Il Presidente
– Il Vicepresidente
Art. 5 – Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico, nel numero massimo di trenta membri, è costituito dai soci fondatori di cui allo Statuto originario, tra i quali i componenti del Comitato per la pubblicazione delle opere di Gaetano Salvemini, e dai soci successivamente cooptati dal Comitato, con la maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei presenti, fra persone che offrano le garanzie e assumano l’impegno di operare in coerenza con le finalità della Fondazione.
Il Comitato scientifico elegge al proprio interno ogni tre anni, a maggioranza assoluta, il Consiglio di Amministrazione nel numero di tre membri.
Il comitato scientifico ha compiti di consulenza e di proposta nella programmazione e nell’attuazione delle attività scientifiche e culturali della Fondazione. Ad esso spetta di proporre il programma delle attività, che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione.
Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione che lo convoca almeno una volta l’anno. La convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, è fatta con invito scritto, spedito ai consiglieri, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione
Il Comitato scientifico propone al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione delle borse di studio e dei premi secondo quanto stabilito nel regolamento appositamente redatto dal Comitato stesso.
Il Comitato scientifico nomina a maggioranza dei presenti due suoi membri a far parte per un biennio del Comitato scientifico creato presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze per occuparsi della valorizzazione dell’archivio di Ernesto Rossi, ivi depositato.
I soci possono farsi rappresentare nel Comitato scientifico tramite delega. Ogni membro del Comitato scientifico non può ricevere più di una delega. E ammessa la partecipazione in videoconferenza. La delega non è ammessa nella votazione per la cooptazione di nuovi soci.
Art. 6 – Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente e il Vicepresidente, nominati a maggioranza assoluta dal Comitato scientifico per la durata di tre anni.
I consiglieri scaduti dalla carica possono essere rieletti.
I membri che cessano dalla carica vengono sostituiti dal Comitato scientifico a maggioranza assoluta dei voti, previa indicazione di uno o più candidati da parte dei consiglieri rimasti in carica.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.
Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i compiti ed i poteri per il perseguimento delle finalità della Fondazione, per l’amministrazione del patrimonio, per la gestione delle entrate.
Il Consiglio di amministrazione stabilisce per ogni anno il numero, l’ammontare, la durata delle borse e dei premi.
Il Consiglio approva il bilancio preventivo di ciascun anno, entro la fine dell’anno precedente, e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo. Contestualmente al bilancio preventivo è approvato anche il programma delle attività per l’anno successivo.
Il Consiglio di amministrazione è tenuto altresì a deliberare su ogni proposta o richiesta avanzata dal Comitato scientifico.
Il Consiglio di amministrazione designa l’Istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma due volte l’anno, su convocazione del Presidente. Si riunisce altresì ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Presidente, il quale sarà tenuto a convocarlo anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, con l’indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, è fatta con invito scritto, spedito ai consiglieri, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima dalla data prevista per la riunione.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri, con esclusione delle modifiche al presente Statuto
I processi verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni, tenute in apposito registro, sono stesi da un consigliere a ciò delegato volta per volta, e sono firmati da tutti gli intervenuti.
Art. 7 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. E’ autorizzato a riscuotere contributi da enti pubblici o privati, italiani o stranieri o internazionali, rilasciandone apposita quietanza e riferendone al Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di adottare provvedimenti salvo ratifica dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente provvederà ad eseguire le decisioni del Consiglio di Amministrazione e provvederà altresì ad emettere i mandati di pagamento sulla banca che farà il servizio di tesoreria della Fondazione.
Art. 8 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e competenze, e lo sostituisce in caso di impedimento, o su sua delega.
Art.9 – Gratuità delle cariche
I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico non ricevono alcun compenso per l’attività svolta per la Fondazione, salvo il rimborso delle spese.
Art. 10 – Scioglimento della Fondazione
In caso di scioglimento, ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile, il patrimonio della Fondazione viene devoluto a Istituzione o Fondazione che per natura e finalità culturali e morali sia vicina e affine, in conformità con quanto verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previa Consultazione del Comitato scientifico.
Art. 11 – Modifiche dello Statuto
Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione, in apposita seduta, all’unanimità dei consiglieri e nell’osservanza delle procedure previste dalla legge.
Art. 12 – Sede della Fondazione
La sede pro-tempore ella Fondazione è in Firenze, via Cavour 35. Il Consiglio di Amministrazione delibera il trasferimento della sede senza che ciò costituisca modifica statutaria
Art. 16 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
F.ti: Sandro Rogari; Valerio Giannellini; Gerolamo Franzinelli; Stefano Faucci notaio.
Firenze, 19 maggio 2017
Registrato a Firenze il 23 maggio 2017, n.15464 Serie 1T
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primo Statuto della Fondazione “Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini”(1999)
Art. 1 – Fondazione
Viene costituita per volontà del Prof. Carlo Pucci una fondazione denominata “Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini” con sede in Firenze.
Art. 2 – Finalità della Fondazione
La Fondazione non ha fine di lucro e ha lo scopo:
a) di promuovere gli studi e le ricerche sul pensiero e sull’azione politica di Ernesto Rossi e di Gaetano Salvemini.
b) di conferire borse di studio e premi a favore di studiosi che desiderino compiere o abbiano compiuto ricerche o studi sulle opere di Ernesto Rossi e di Gaetano Salvemini.
c) di conservare le carte dell’Archivio Salvemini e dell’Archivio Ernesto Rossi e possibilmente di incrementarle, nonché di salvaguardarne l’attuale consistenza sia mediante la diretta conservazione sia mediante il controllo del loro corretto mantenimento da parte di enti o associazioni a cui risultino concesse in deposito, acquisendo a tal fine anche sistematiche informazioni sulla gestione di tali archivi ed in presenza di carenze provvedere ad adeguati interventi per eliminarle.
Art. 3 – Soci Fondatori
Ai fini dell’attività organizzativa della Fondazione viene attribuita la qualifica di Soci Fondatori, oltre al Sig. Carlo Pucci, per volontà del quale viene costituita la Fondazione, ai signori:
– membri del Comitato Salvemini: Elio Apih, Gaetano Arfè, Pier Francesco Asso, Antonio Cardini, Alessandro Galante Garrone, Paolo Sylos Labini, Luigi Pepe, Roberto Vivarelli, Stelio Zetti;
– parenti di Ernesto e Ada Rossi: Fiorella Pucci, Roberto Pucci, Grazia Masetti;
– ed inoltre: Antonella Braga, Vittorio Cimiotta, Mimmo Franzinelli, Valerio Giannellini, Giorgio Spini, Alessandro Figà Talamanca, Sergio Bucchi, Lucio Ceva.
Nel caso in cui venga meno uno dei soci fondatori gli altri soci fondatori procedono alla sua sostituzione con persona scelta di comune accordo che offra le garanzie ed assuma l’impegno di operare per le finalità della Fondazione.
Nello stesso modo potranno essere cooptati ulteriori soci fondatori fino ad un numero massimo totale di ventidue soci fondatori.
Art. 4 – Patrimonio e Mezzi Finanziari
Il patrimonio della Fondazione è costituito
– da un capitale di euro centoventinovemila, nella forma di Buoni del Tesoro Pluriennali – Titolo 135280;
– dalle donazioni, eredità, legati, erogazioni specificatamente destinate al patrimonio, che potranno pervenire alla Fondazione nel corso delle sua esistenza.
La Fondazione provvede alla sua attività con i proventi del suo patrimonio e con donazioni, eredità, legati, erogazioni, contributi e sottoscrizioni non espressamente destinate al patrimonio, provenienti dallo Stato, dalle Regioni, da persone giuridiche di diritto pubblico e privato, e da persone fisiche italiane e straniere, nonché con proventi derivanti da ricerche effettuate dalla Fondazione o da diritti di autore.
Art. 5 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– Il Consiglio di amministrazione
– Il Presidente
– Il Vicepresidente
– Il Comitato Scientifico
Art. 6 – Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente e il Vicepresidente, nominati, a maggioranza assoluta, dai soci fondatori per la durata di tre anni.
I consiglieri scaduti dalla carica possono essere rieletti.
I membri che cessano dalla carica vengono sostituiti dai soci fondatori a maggioranza assoluta dei voti, previa indicazione di uno o più candidati da parte dei consiglieri rimasti in carica.
I soci fondatori possono esprimere il loro voto per l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione mediante telegramma.
Art. 7 – Consiglio di amministrazione. Funzioni
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.
Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i compiti ed i poteri per il perseguimento delle finalità della Fondazione, per l’amministrazione del patrimonio, perla gestione delle entrate.
Il Consiglio di amministrazione stabilisce per ogni anno il numero, l’ammontare, la durata delle borse e dei premi.
Il Consiglio approva il bilancio preventivo di ciascun anno, entro la fine dell’anno precedente, e il bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo. Del bilancio preventivo deve far parte anche il programma delle attività per l’anno successivo.
Il Consiglio di amministrazione è tenuto altresì a deliberare su ogni proposta o richiesta avanzata dal Comitato scientifico.
Il Consiglio di amministrazione designa l’Istituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria.
Art. 8 – Riunioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione si riunisce due volte l’anno, su convocazione del Presidente. Si riunisce altresì ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Presidente, il quale sarà tenuto a convocarlo anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, con l’indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, è fatta con invito scritto, spedito ai consiglieri almeno dieci giorni prima dalla data prevista per la riunione.
Art. 9 – Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri.
I processi verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni, tenute in apposito registro, sono stesi da un consigliere a ciò delegato volta per volta, e sono firmati da tutti gli intervenuti.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. E’ autorizzato a riscuotere contributi da enti pubblici o privati, italiani o stranieri o internazionali, rilasciandone apposita quietanza e riferendone al Consiglio di amministrazione. In caso di impedimento del Presidente, o su sua delega, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Il Presidente provvederà ad eseguire le decisioni del Consiglio di amministrazione e provvederà altresì ad emettere i mandati di pagamento sulla banca che farà il servizio di tesoreria della Fondazione.
Art. 11 – Il Comitato scientifico
Il comitato scientifico è formato dai soci fondatori.
Il comitato scientifico ha compiti di consulenza e di proposta nella programmazione e nell’attuazione delle attività scientifiche e culturali della Fondazione. Ad esso spetta di proporre il programma delle attività, che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione.
Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione che lo convoca almeno una volta l’anno.
Il Comitato scientifico delibera sull’assegnazione delle borse di studio e dei premi secondo quanto stabilito nel regolamento appositamente redatto dal comitato stesso.
Il Comitato scientifico nomina a maggioranza dei presenti due suoi membri a far parte per un biennio del Comitato scientifico creato presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze per occuparsi della valorizzazione dell’archivio di Ernesto Rossi, ivi depositato, con la clausola che non più di un familiare di Ernesto o Ada Rossi alla volta potrà rappresentarvi la Fondazione.
Art. 12 – Deleghe
I membri del Comitato scientifico possono farsi rappresentare nelle riunioni del Comitato scientifico.
Ogni membro del Comitato scientifico non può ricevere più di una delega.
Art.13 – Gratuità delle cariche
I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico non ricevono alcun compenso per l’attività svolta per la Fondazione, salvo il rimborso delle spese.
Art. 14 – Scioglimento della Fondazione
In caso di scioglimento, ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile, il patrimonio della Fondazione viene attribuito in conformità a quanto verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione.
Art 15 – Modifiche dello Statuto
Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione, in apposita seduta, all’unanimità dei consiglieri e nell’osservanza della legge.
Art. 16 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
Firmato:
Carlo Pucci, Silvia Turelli testimone, Marzia Boldrini testimone,
Stefano Faucci notaio.